Il consenso, in previsione di una eventuale futura incapacità di poterlo esprimere (pensiamo ad uno stato di incoscienza dovuto proprio alla malattia o ad un evento fortemente traumatico) può essere manifestato anticipatamente attraverso le DAT (Disposizioni anticipate di trattamento).
Tra le tante possibilità disponibili vi è anche quella che le DAT – redatte liberamente dalla persona interessata con la forma della scrittura privata – vengano consegnate all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza insieme alla richiesta di deposito.
Le DAT, oltre che per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (presso un notaio), possono essere redatte dalla persona interessata anche con la forma della semplice scrittura privata e in quest’ultimo caso è previsto che debbano essere consegnate all’Ufficiale dello Stato Civile (che non deve partecipare alla redazione della scrittura, né è tenuto a dare informazioni sul contenuto della medesima: ha il solo compito di riceverle, di registrarle e di conservarle).
In caso di trasferimento della residenza in altro comune, l’Ufficio dello Stato Civile provvederà automaticamente alla conseguente trasmissione delle DAT in deposito.
Attenzione: la legge stabilisce che la persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte. Per i contenuti delle DAT si rimanda alla lettura dell’art. 4 della legge 219/2017.
Le DAT possono essere redatte liberamente dalla persona interessata con la forma della scrittura privata.
La consegna deve obbligatoriamente avvenire personalmente da parte della persona interessata (non può essere fatta da un incaricato).