Per il rilascio del primo contrassegno invalidi, gli aventi diritto dovranno presentare apposita istanza in carta semplice (esente da bollo ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art.33 c. 4, lettera c), presso il Comando di Polizia Municipale, con la seguente documentazione allegata.
Per i nuovi verbali di accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (art. 20 L. 03/08/2009, n. 102) la dicitura da considerare è la seguente: “Invalido con impossibilità di deambulazione senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”.
Qualora il richiedente sia in possesso anche di verbale per l'accertamento dell'Handicap (art. 4 Legge 05/02/1992, n. 104) il contrassegno può essere rilasciato nel caso in cui sia dichiarato che la menomazione concausa dell'handicap è di natura fisica tale da comportare una grave limitazione della capacità di deambulazione.
- una fotografia formato tessera del titolare;
- Certificazione del servizio medicina legale dell´A.S.L. territoriale da cui risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene richiesta l´autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, oppure copia del verbale della Commissione Medica di Prima Istanza per l'accertamento dello stato di invalidità civile sul quale sia apposta la dicitura: "Il paziente/La paziente ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta art. 381 c. 2 e 3 Regolamento di applicazione del Codice della Strada" .