Rilascio contrassegno disabili

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Possono ottenere il contrassegno per disabili, ai sensi dell’art. 188 del C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii.) e art. 381 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), le “persone


A chi è rivolto

  •  le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche (art. 381, comma 4, del DPR 495/1992);
  •  le persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua per recarsi in luoghi di cura.

Come fare

Per richiedere il primo rilascio del contrassegno disabili o nel caso in cui il vecchio contrassegno sia scaduto da più di novanta giorni si deve prima ottenere dall’Ufficio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza la certificazione medica attestante la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o la cecità totale; poi, presentare un’apposita domanda, indirizzata al sindaco del Comune di residenza, allegando la certificazione medica sopra indicata (art. 381 Regolamento di esecuzione del CdS, modificato dal D.P.R. 151/2012, e L. 131/2001).

Per le persone disabili e/o invalide temporaneamente, in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato con le stesse modalità, ma la relativa certificazione medica deve specificare espressamente il presumibile periodo di durata della invalidità del contrassegno.
Il rilascio del contrassegno definitivo, vale a dire quello con validità per cinque anni, è gratuito.

Cosa serve

Per il rilascio del primo contrassegno invalidi, gli aventi diritto dovranno presentare apposita istanza in carta semplice (esente da bollo ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art.33 c. 4, lettera c), presso il Comando di Polizia Municipale, con la seguente documentazione allegata.

Per i nuovi verbali di accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (art. 20 L. 03/08/2009, n. 102) la dicitura da considerare è la seguente: “Invalido con impossibilità di deambulazione senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”. 

Qualora il richiedente sia in possesso anche di verbale per l'accertamento dell'Handicap (art. 4 Legge 05/02/1992, n. 104) il contrassegno può essere rilasciato nel caso in cui sia dichiarato che la menomazione concausa dell'handicap è di natura fisica tale da comportare una grave limitazione della capacità di deambulazione.

  • una fotografia formato tessera del titolare;
  • Certificazione del servizio medicina legale dell´A.S.L. territoriale da cui risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene richiesta l´autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, oppure copia del verbale della Commissione Medica di Prima Istanza per l'accertamento dello stato di invalidità civile sul quale sia apposta la dicitura: "Il paziente/La paziente ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta art. 381 c. 2 e 3 Regolamento di applicazione del Codice della Strada" .

Cosa si ottiene

Rilascio contrassegno disabili

Tempi e scadenze

La durata del procedimento è fissata entro 7 (SETTE) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, completa di ogni documento.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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Pagina aggiornata il 10/01/2025

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