La legge di bilancio 2020 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e contestualmente ha ridisciplinato l'IMU.
L’imposta ha per presupposto il possesso di immobili. Sono esenti l'abitazione principale e le pertinenze della stessa (nel limite di una per ciascuna categoria catastale: C/2, C/6 e C/7) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il pagamento deve essere effettuato, in autoliquidazione, in due rate con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre. Il pagamento in un'unica soluzione annuale dell'imposta complessivamente dovuta deve avvenire entro il 16 giugno.
Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguita, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito Internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Il termine per la presentazione delle dichiarazioni e delle dichiarazioni per agevolazioni è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.