Domanda assegno di maternità

  • Servizio attivo

L’assegno è riconosciuto per la nascita del figlio o per l’ingresso in famiglia del bambino adottato o in affido preadottivo a coloro che dispongono di risorse limitate


A chi è rivolto

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali e spetta:

- alle cittadine italiane;

- alle cittadine comunitarie;

- alle cittadine di paesi terzi, purché in possesso di uno dei seguenti titoli:

persona titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

familiare di cittadini italiani, dell’Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

rifugiata politica, i suoi familiari e superstiti;

persona titolare della protezione sussidiaria;

cittadina/lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari;

persona titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014;

persona che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti;

persona apolide, i suoi familiari e superstiti;

Descrizione

L’assegno è riconosciuto alle persone che non beneficiano di nessuna indennità di maternità o che percepiscono un’indennità inferiore all’importo del contributo stesso e che dispongono di patrimoni e redditi limitati (Assegno di maternità di base  - Art. 74 del D.Lgs 151/2011).

Come fare

Per ottenere l’assegno occorre presentare domanda entro sei mesi dalla data di nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del bambino adottato o in affido preadottivo.

Se la domanda è presentata da una cittadina extracomunitaria è necessario produrre anche la fotocopia del permesso di soggiorno.

Riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti da parte del Comune, è disposta la richiesta di pagamento all’Inps.

L’erogazione deve avvenire entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati.

L'assegno viene erogato in un unica soluzione, nel caso di parti gemellari l'importo dell'assegno viene moltiplicato per il numero di figli nati.

Cosa serve

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  • attestazione Isee e relativa Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), valida nell’anno che includa il nuovo nato;
  • copia del codice Iban dattiloscritto intestato o cointestato alla richiedente l’assegno di maternità;
  • permesso di soggiorno o copia ricevuta di avvenuta richiesta del permesso;
  • documento d'identità della richiedente.

Cosa si ottiene

Erogazione dell’assegno di maternità.

Tempi e scadenze

La domanda di assegno di maternità del Comune deve essere presentata al Comune di residenza, entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore in famiglia in caso di adozione.

L’erogazione deve avvenire entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati.

Accedi al servizio

Le richieste di accesso al Servizio devono essere presentate esclusivamente ai Centri di assistenza fiscale (Caf) convenzionati. L'elenco è disponibile nei documenti allegati.

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Argomenti:

Pagina aggiornata il 11/09/2024

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