Comunicazione Inizio Lavori per attività edilizia libera

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La disciplina degli interventi edilizi di minore entità è stata modificata a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016, che ha ampliato i casi di interventi che non richiedono l’obbligo di effettuare alcuna comunicazione


A chi è rivolto

A chiunque voglia eseguire lavori edili in regime di Edilizia Libera.

Descrizione

La disciplina degli interventi edilizi di minore entità è stata modificata a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016 (c.d. decreto Scia 2), che ha ampliato i casi di interventi che non richiedono l’obbligo di effettuare alcuna comunicazione preliminare agli uffici comunali.

Gli interventi minori che devono essere preventivamente comunicati sono ora soggetti a Cila (Comunicazione inizio lavori asseverata), che deve essere inviata per tutte le attività edilizie non comprese nell’attività di edilizia libera, nella Scia e nel permesso di costruire.

Per una precisa indicazione degli interventi e del corrispondente regime edilizio, si invita a consultare la Tabella A allegata al Decreto - Sezione II Edilizia, che individua esattamente, in corrispondenza ai lavori da eseguire, il titolo edilizio necessario (es. attività libera, Cila, ecc).

Interventi di edilizia libera senza comunicazione:
Come indicato nell'art. 6, comma 1, lett. a), a-bis), b), c), d), e), e-ter), e-quater), e-quinquies) del D.P.R. 380/2001, e cioè:

  • interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3 comma 1 lett. a);
  • interventi di installazione delle pompe di calore aria/aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
  • interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
  • opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  • movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
  • opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  • pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Interventi di edilizia libera con Comunicazione di inizio dei lavori (Cil)
Come indicato nell'art. 6, comma 1 lett. e-bis del D.P.R. 380/2001:

  • opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.

Interventi di edilizia libera con comunicazione e relazione tecnica asseverata (Cila)
Come indicato nell'art. 6-bis del DPR n. 380/2001.

Sono soggetti a Cila tutti gli interventi edilizi che non sono compresi nell'attività edilizia libera senza comunicazione (art. 6), nel permesso di costruire (art. 10) e nella Segnalazione certificata di inizio attività (art. 22).

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni interventi soggetti a Cila:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo che non riguardano parti strutturali ("leggeri");
  • eliminazione di barriere architettoniche "pesanti" con la realizzazione di rampe o ascensori esterni o di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;
  • realizzazione di pertinenze "minori" di volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale;
  • movimenti di terra non inerenti all'attività agricola, ecc.

Come fare

Prima dell’inizio dei lavori occorre inviare al Comune la modulistica completa in ogni sua parte.

Cosa serve

Documentazione da presentare

  • comunicazione compilata dal proprietario in ogni sua parte
  • fotocopia di documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
  • cartografia e relazione descrittiva nel caso di interventi di installazione di serre e manufatti aziendali temporanei per un periodo non superiore a due anni (art. 1 comma 5 DPGR 63r/2016);
  • procura speciale per la presentazione telematica della pratica;
  • ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, secondo le tariffe allegate, da effettuarsi seguendo le indicazioni di cui alla sezione "costi".

Cosa si ottiene

Ricevuta di avvenuta presentazione istanza

Tempi e scadenze

Appena viene protocollata la comunicazione.

Quanto costa

La presentazione della Cila è soggetta al pagamento di:

  • € 50,00 per diritti di segreteria,
  • € 100,00 per diritti di segreteria (Cila in sanatoria),
  • contributo di costruzione, se previsto.
    In questo caso il richiedente deve allegare alla Scia la ricevuta del versamento, nella misura autodeterminata dal progettista delle opere, in relazione alle opere da eseguire in base alle tabelle vigenti e al disciplinare oneri disponibili presso il Sue.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Argomenti:

Pagina aggiornata il 18/12/2023

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