Attestazione asseverata di agibilità

  • Servizio attivo

Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.


A chi è rivolto

La segnalazione va presentata in caso di:

  1. nuove costruzioni
  2. ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali
  3. interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

La certificazione asseverata deve essere presentata:

    • Dal soggetto titolare del permesso di costruire (o i loro successori o aventi causa).
    • Dal soggetto che ha presentato la (super SCIA) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (o i loro successori o aventi causa).
    • Dal soggetto in possesso di titolo adeguato.

Descrizione

Il direttore dei lavori, progettista, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica, che rilascia l’asseverazione delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato ed approvato e la sua agibilità.

La certificazione, la documentazione e asseverazione redatta sotto la propria responsabilità, avviene ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, (quale persona esercente un servizio di pubblica necessità).

Per quale opera deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

La Segnalazione Certificata di Agibilità è necessaria per gli edifici, o parti di essi, destinati a un’utilizzazione che comporti la permanenza dell'uomo, per es.:

  • Immobile destinato ad attività produttiva e caratterizzato da un utilizzo continuo.
  • Immobile utilizzato come soggiorno prolungato a uso abitativo e non.
  • La modificazione dell’utilizzo di un immobile legato ad interventi di ristrutturazione “pesante”.
  • Altri casi secondo la regione e gli strumenti urbanistici comunali.

Quali sono gli interventi edili per i quali c’è l’obbligo della presentazione della (SCA):

  • Nuova costruzione.
  • Ricostruzione o sopraelevazione, totale o parziale.
  • Ristrutturazione edilizia “pesante”, (ovvero con modifica ai parametri edilizi della volumetria complessiva della superficie, del prospetto, della sagoma, ecc.), che abbia influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’edificio, degli impianti installati.
  • Ristrutturazione edilizia “pesante”, su edificio esistente che abbia portato a una trasformazione, totale o parziale, dello stesso, anche legata all’adeguamento sismico.
  • Ampliamenti volumetrici, sottotetti, ecc.
  • Cambio di destinazione d’uso rilevante.
  • Altri casi secondo la disciplina regionale e gli strumenti urbanistici comunali.

Come fare

L’istanza deve essere presentata in modalità telematica attraverso questo portale.

Cosa serve

Documentazione da allegare quale parte integrante della Segnalazione Certificata di Agibilità, (SCA):

  • Documento d'identità del Titolare firmatario.
  • Documento d'identità del Direttore dei Lavori/Tecnico abilitato firmatario.
  • Procura speciale alla firma digitale e all'invio telematico da parte di tutti i titolari, anche comproprietari.
  • Relazione tecnica di asseverazione e agibilità, (di cui all’art. 24 c. 5 lettera “a” DPR 380/01).
  • Certificato di collaudo statico o di regolare esecuzione delle opere strutturali. (Cemento armato e sismica), (di cui all’art. 24 c. 5 lettera “b” DPR 380/01).
  • Dichiarazione superamento delle barriere architettoniche (di cui all’art. 24 c. 5 lett. “c” DPR 380/01).
  • Dichiarazioni di conformità/rispondenza impianti. (Sicurezza degli impianti), (di cui all’art. 24 c. 5 l. “e”).
  • Dichiarazione relativa al contenimento energetico, (di cui all’art. 24 c. 5 lettera “e” DPR 380/01).
  • Conformità igienico sanitaria, (di cui all’art. 24 c. 5 lettera “e” DPR 380/01).
  • Dichiarazioni relativa alla normativa antincendio, (di cui all’art. 24 c. 1 DPR 380/01).
  • Ricevuta accatastamento e planimetria/e catastali, (di cui all’art. 24 c. 5 lettera “d” DPR 380/01).
  • Dichiarazione a firma tecnico abilitato riguardante la documentazione attestante l’approvvigionamento idrico e requisiti degli impianti; il corretto allontanamento delle acque reflue e il corretto smaltimento dei rifiuti solidi.
  • Dichiarazione a firma tecnico abilitato riguardante il rispetto delle norme in materia di Inquinamento atmosferico, acustico e luminoso.

Cosa si ottiene

Certificata di Agibilità (SCA)

Tempi e scadenze

La certificazione asseverata deve essere presentata entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori, di finitura dell'intervento (quando i lavori sono terminati e l’unità è utilizzabile).

Quanto costa

I costi per la presentazione della SCA possono variare, ma in generale, comprendono i diritti di segreteria, le marche da bollo (16 euro), l’onorario del tecnico che redige la SCA (da 120 a 1.500 euro), il costo del collaudo statico (da 400 a 4.000 euro) e la verifica degli impianti (da 80 a 300 euro).

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Argomenti:

Pagina aggiornata il 18/12/2023

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