Il direttore dei lavori, progettista, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica, che rilascia l’asseverazione delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato ed approvato e la sua agibilità.
La certificazione, la documentazione e asseverazione redatta sotto la propria responsabilità, avviene ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, (quale persona esercente un servizio di pubblica necessità).
Per quale opera deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)
La Segnalazione Certificata di Agibilità è necessaria per gli edifici, o parti di essi, destinati a un’utilizzazione che comporti la permanenza dell'uomo, per es.:
- Immobile destinato ad attività produttiva e caratterizzato da un utilizzo continuo.
- Immobile utilizzato come soggiorno prolungato a uso abitativo e non.
- La modificazione dell’utilizzo di un immobile legato ad interventi di ristrutturazione “pesante”.
- Altri casi secondo la regione e gli strumenti urbanistici comunali.
Quali sono gli interventi edili per i quali c’è l’obbligo della presentazione della (SCA):
- Nuova costruzione.
- Ricostruzione o sopraelevazione, totale o parziale.
- Ristrutturazione edilizia “pesante”, (ovvero con modifica ai parametri edilizi della volumetria complessiva della superficie, del prospetto, della sagoma, ecc.), che abbia influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’edificio, degli impianti installati.
- Ristrutturazione edilizia “pesante”, su edificio esistente che abbia portato a una trasformazione, totale o parziale, dello stesso, anche legata all’adeguamento sismico.
- Ampliamenti volumetrici, sottotetti, ecc.
- Cambio di destinazione d’uso rilevante.
- Altri casi secondo la disciplina regionale e gli strumenti urbanistici comunali.